CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEI DIPENDENTI ISTITUTO COMMERCIO ESTERO PREMESSA Le parti concordano di stipulare il presente C.C.N.L. del personale non Dirigente dell'ICE, relativamente alle materie di seguito riportate, confermando che quanto espressamente richiamato o non espressamente disapplicato dal presente C.C.N.L., conserva validita' per effetto del precedente contratto stipulato il 3/3/91 e scaduto il 31/12/93. Le parti si impegnano, in relazione alla annunciata presentazione del progetto di riforma dell'ICE ed in vista della discussione in Parlamento di un organico disegno di legge, ad adeguare il presente contratto entro 90 giorni dalla emanazione della legge di riforma e la conseguente ricostituzione degli organi di amministrazione, al fine di armonizzare la parte normativa alle nuove disposizioni, ferma restando la durata, la decorrenza e la scadenza del presente CCNL. Particolare attenzione sara' rivolta al problema delle classificazioni professionali, dei percorsi di carriera e dei conseguenti sbocchi professionali che rimangono l'elemento caratterizzante della natura dell'Istituto quale Azienda di servizi, uno dei punti nodali della riforma e della sua proiezione rispetto ai processi di internazionalizzazione del sistema Italia. Art. 1 Sfera di applicazione decorrenza e durata 1. Il presente contratto disciplina i rapporti di lavoro tra l'Istituto Nazionale per il Commercio Estero ed il personale non dirigente che, presti servizio in conformita' alle norme di cui agli articoli seguenti. 2. Il contratto non si applica al personale ausiliario le cui prestazioni abbiano carattere occasionale o saltuario ne' al personale locale assunto per le esigenze di funzionamento degli uffici ICE all'estero. 3. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 1994 - 31 dicembre 1997 per la parte normativa e 1 gennaio 1994 - 31 dicembre 1995 per la parte economica. 4. Gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione, salva diversa prescrizione del presente contratto. 5. Il presente contratto alla scadenza si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo. 6. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate tre mesi prima della scadenza del contratto. 7. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto, sara' corrisposta ai dipendenti la relativa indennita', secondo le scadenze e le modalita' previste dall'Accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993. 8. In sede di rinnovo biennale per la parte economica ulteriore punto di riferimento del negoziato sara' costituito dalla comparazione tra l'inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto dall'Accordo di cui al comma precedente. 9. Le Parti si danno atto che, in base a quanto indicato dall'art. 5 della legge 106/89, il trattamento economico e normativo dei dipendenti e' determinato con riferimento ai trattamenti economici e normativi dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore assicurativo.