CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI
          LAVORO DEI DIPENDENTI  ISTITUTO COMMERCIO ESTERO
                              PREMESSA
    Le  parti  concordano  di  stipulare  il  presente  C.C.N.L.  del
personale  non  Dirigente  dell'ICE,  relativamente  alle  materie di
seguito riportate, confermando che quanto espressamente richiamato  o
non   espressamente  disapplicato  dal  presente  C.C.N.L.,  conserva
validita' per effetto del precedente contratto stipulato il 3/3/91  e
scaduto il 31/12/93.
    Le parti si impegnano, in relazione alla annunciata presentazione
del  progetto  di  riforma  dell'ICE ed in vista della discussione in
Parlamento di un organico disegno di legge, ad adeguare  il  presente
contratto  entro  90 giorni dalla emanazione della legge di riforma e
la conseguente ricostituzione degli  organi  di  amministrazione,  al
fine di armonizzare la parte normativa alle nuove disposizioni, ferma
restando la durata, la decorrenza e la scadenza del presente CCNL.
    Particolare   attenzione   sara'   rivolta   al   problema  delle
classificazioni  professionali,  dei  percorsi  di  carriera  e   dei
conseguenti    sbocchi   professionali   che   rimangono   l'elemento
caratterizzante della natura dell'Istituto quale Azienda di  servizi,
uno dei punti nodali della riforma e della sua proiezione rispetto ai
processi di internazionalizzazione del sistema Italia.
                               Art. 1
              Sfera di applicazione decorrenza e durata
    1.  Il  presente  contratto  disciplina  i rapporti di lavoro tra
l'Istituto Nazionale per il Commercio  Estero  ed  il  personale  non
dirigente  che, presti servizio in conformita' alle norme di cui agli
articoli seguenti.
    2. Il contratto non si applica al  personale  ausiliario  le  cui
prestazioni   abbiano   carattere  occasionale  o  saltuario  ne'  al
personale locale assunto  per  le  esigenze  di  funzionamento  degli
uffici ICE all'estero.
    3.  Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 1994 - 31
dicembre 1997 per la parte normativa e 1 gennaio 1994 -  31  dicembre
1995 per la parte economica.
    4.  Gli  effetti  giuridici decorrono dalla data di stipulazione,
salva diversa prescrizione del presente contratto.
    5. Il presente contratto alla scadenza si rinnova tacitamente  di
anno  in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con
lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza.
In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore
fino  a  quando  non  siano  sostituite  dal   successivo   contratto
collettivo.
    6.  Per  evitare  periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme
sono presentate tre mesi prima della scadenza del contratto.
    7.  Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla
data di scadenza della parte economica del presente contratto,  sara'
corrisposta ai dipendenti la relativa indennita', secondo le scadenze
e  le  modalita'  previste  dall'Accordo  sul costo del lavoro del 23
luglio 1993.
    8. In sede di rinnovo biennale per la parte  economica  ulteriore
punto   di   riferimento   del   negoziato   sara'  costituito  dalla
comparazione  tra  l'inflazione  programmata   e   quella   effettiva
intervenuta   nel   precedente   biennio,   secondo  quanto  previsto
dall'Accordo di cui al comma precedente.
    9. Le Parti  si  danno  atto  che,  in  base  a  quanto  indicato
dall'art.  5 della legge 106/89, il trattamento economico e normativo
dei  dipendenti  e'  determinato  con  riferimento   ai   trattamenti
economici  e  normativi  dei contratti collettivi nazionali di lavoro
del settore assicurativo.